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Sez. 1, Ordinanza n. 249 del 16/02/1976 Cc. (dep. 13/05/1976) Rv. 133491 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1976-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133491-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*

Il rito direttissimo previsto in varie leggi speciali per determinati reati, se non puo essere del tutto svincolato da quello di cui agli artt 502 e seguenti cod proc pen, non soggiace pero, per gli scopi di particolare speditezza ed esemplarita cui tende, a tutte le regole del rito tipico. Ne consegue che, fuori dei casi in cui la doverosita della immediata assunzione dell'interrogatorio discende dalle norme che lo impongono per qualsiasi imputato arrestato, (art 245, 246 cod proc pen), tale atto, prima della citazione a giudizio, non e richiesto nei giudizi direttissimi speciali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 245 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 396 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)