Sez. 1, Sentenza n. 4786 del 02/05/1991 (Rv. 471930 - 01)
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere | Esercizio dell'azione causale - Requisiti di proponibilità della domanda ex art. 58 del R.D. n. 1736 del 1933 - Inosservanza della norma - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere
In tema di azione causale del portatore di assegno bancario, l'art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, ove esige l'offerta in restituzione ed il deposito del titolo, ed altresì l'effettuazione delle formalità necessarie per conservare al debitore l'eventuale regresso, fissa non condizioni dell'azione medesima, né presupposti processuali, ma requisiti di proponibilità della relativa domanda, a tutela di interessi del convenuto. Ne consegue che l'inosservanza di detta norma non è rilevabile d'ufficio, in difetto di eccezione del debitore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)