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Sez. U, Sentenza n. 548 del 21/01/1994 (Rv. 485068 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico - Configurabilità - Condizioni - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Erronea pronuncia declinatoria - Effetti.
Stato
decisa il 1994-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485068-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

La costituzione di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico (come il C.O.N.I.) discende dall'effettivo inserimento del lavoratore subordinato nell'ambito dell'organizzazione dell'ente stesso, anche ove manchi o sia illegittimo l'atto formale di nomina, con la conseguenza che le controversie ad esso relative - per tali intendendosi quelle rispetto alle quali siffatto elemento discriminante sia identificabile sulla sola base della domanda proposta dei fatti allegati, indipendentemente da ogni indagine sul suo fondamento - sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cui eventuale pronuncia erroneamente declinatoria (insuscettibile di giudicato), mentre non vale, di per sè, a fondare su una domanda cosi caratterizzata la giurisdizione ordinaria, non può avere tale effetto (senza che ne derivino dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971) neanche quando sottenda l'applicabilità allo specifico rapporto dei principi della disciplina del lavoro di fatto - i quali, emergenti dall'art. 2126 cod. civ., operano anche in materia di pubblico impiego e sono applicabili dal giudice amministrativo -, essendo, peraltro, da negare contraria rilevanza all'art. 409, n. 5, cod. proc. civ., il quale non instaura una giurisdizione ordinaria sussidiaria per ipotesi di vizi formali o sostanziali afferenti alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, ma determina una giurisdizione alternativa relativamente a quei casi marginali di rapporto di pubblico impiego non devoluti dalla legge ad altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)