Sez. U, Sentenza n. 2214 del 12/03/1997 (Rv. 502975 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente della Federazione Italiana Nuoto - Inquadramento tra i dipendenti del C.O.N.I. - Domanda - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La cognizione della domanda diretta ad ottenere che l'accertamento della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro subordinato, già corrente con la Federazione Italiana Nuoto, produca effetti anche nei confronti del C.O.N.I., con la condanna di quest'ultimo ente (di diritto pubblico) a disporre l'inquadramento del lavoratore tra i propri dipendenti ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1992 n. 138, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta a quella esclusiva del giudice amministrativo, avendo siffatta controversia ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Legge 31/01/1992 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)