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Sez. 3, Sentenza n. 10523 del 09/07/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 212042 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari - Assunte dalla polizia giudiziaria - Utilizzabilità per le contestazioni a dibattimento - Possibilità - Valutabilità a fini probatori - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212042-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai sensi dell' art. 500 cod. proc.pen. possono esser utilizzate per contestare le deposizioni dibattimentali dei testimoni tutte le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e contenute nel fascicolo del pubblico ministero: fra queste quindi anche le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell' art. 51 cod proc.pen. L'utilizzo delle dichiarazioni preliminari non abbisogna poi di formule sacramentali, sicché ogni volta che siano comunque richiamate per contestare le deposizioni dibattimentali, esse possono essere inserite nel fascicolo dibattimentale e valutate come fonte di prova, se riscontrate con altri elementi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)