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Sez. 5, Sentenza n. 23804 del 22/12/2004 (Rv. 578679 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Bene immobile aziendale - Valore venale in comune commercio - Determinazione - Criterio.
Stato
decisa il 2004-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578679-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di imposta di registro, l'art. 51, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, là dove, in congiunzione con il precedente secondo comma, prevede che il valore venale in comune commercio dei beni immobili di azienda ceduta sia determinato "con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda", impone di tener conto della natura specifica di ciascun bene, derivante dalla relazione strutturale con gli altri beni dell'azienda, e, in particolare, della sua appartenenza alla specie delle immobilizzazioni materiali, cioè dei beni strumentali alla produzione, ovvero alle specie dei beni dismessi o destinati alla produzione di reddito o alla vendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)