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Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 19/05/1962 (Rv. 251901 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INTERESSE ALLA IMPUGNAZIONE IN GENERE - SOCCOMBENZA - NOZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA PARTE VITTORIOSA - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - SOCCOMBENZA SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1962-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251901-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INTERESSE ALLA IMPUGNAZIONE IN GENERE - SOCCOMBENZA - NOZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA PARTE VITTORIOSA - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - SOCCOMBENZA SULLE SPESE.*

Il principio sancito nell'articolo 100 del cod proc civ, secondo il quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e necessario avervi interesse, e applicabile anche nei riguardi dell'impugnazione. Peraltro, mentre l'interesse all'Azione e una delle condizioni subiettive per la proponibilita sostanziale di essa, l'interesse alla impugnazione ha carattere processuale ed e una condizione subiettiva del potere di impugnare, cioe una condizione per l'esame del merito del gravame. L'interesse alla impugnazione e determinato dalla soccombenza. Questa si risolve nel contrasto tra il contenuto della sentenza e l'interesse della parte e, pertanto, e determinata dalla lesione che la sentenza cagiona all'interesse della parte. La parte soccombente non puo avere interesse all'impugnazione se abbia riconosciuto nel procedimento impugnato il buon diritto della parte vittoriosa, cioe se abbia riconosciuto di dover essere soccombente, perche la sua adesione alla lesione dell'interesse, che le cagiona la sentenza, esclude che essa abbia interesse a impugnarla. L'interesse alla impugnazione puo essere determinato soltanto dalla pronuncia sulle spese giudiziali, ma, in tal caso, il gravame e limitato a questa pronuncia e non si estende alle altre statuizioni per le quali non sussiste o e escluso l'interesse alla impugnazione. (V 6/62, 972/61, 2762/59, 1493/57, 820/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)