Sez. U, Sentenza n. 1558 del 08/03/1986 (Rv. 444932 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLO ASSICURATO - RICONOSCIMENTO IN PRIMO GRADO DA PARTE DELL'INPS DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMAZIONE DELL'INPS A PROPORRE APPELLO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLO ASSICURATO - RICONOSCIMENTO IN PRIMO GRADO DA PARTE DELL'INPS DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - LEGITTIMAZIONE DELL'INPS A PROPORRE APPELLO - CONDIZIONI.*
Qualora l'INPS, nella controversia promossa dall'assicurato per il conseguimento della pensione d'Invalidità, riconosca in primo grado il fondamento della pretesa avversaria, ed il giudice adito, alla stregua di tale riconoscimento, dichiari cessata la materia del contendere, la legittimazione dell'istituto medesimo a proporre appello contro detta declaratoria deve essere affermata, sempreché nel frattempo non sia stata spontaneamente soddisfatta quella pretesa, ove l'impugnazione sia rivolta a contestare il diritto, in precedenza riconosciuto, sotto un profilo giuridico prima non trattato (nella specie, carenza del requisito contributivo della pensione d'Invalidità), atteso che, entro questi limiti, resta ravvisabile una situazione di soccombenza, derivante dal contrasto sostanziale tra il contenuto della decisione e l'interesse dello appellante. (Conf 3859/78, mass n 393431; (Conf 1965/78, mass n 391330; (contra 1337/81, mass n 411952; (contra 1154/62, mass n 251901).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)