Sez. L - , Ordinanza n. 35978 del 22/11/2021 (Rv. 662918 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Illecito di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2002 - Modifica apportata con l'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - Incidenza sui rapporti sorti anteriormente all'11 agosto 2006 - Esclusione - Ragioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'11 agosto 2006, anche in ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del suddetto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)