diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3088 del 17/02/2016 (Rv. 639040 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Principio di retroattività della legge più favorevole - Inapplicabilità alle violazioni tributarie e valutarie - Illecito di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n.12 del 2002 - Modifica apportata con l'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006 - Incidenza sui rapporti sorti anteriormente all'11 agosto 2006 - Esclusione - Prova della data di inizio del rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639040-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il principio di retroattività della legge più favorevole, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione limitatamente alle infrazioni valutarie e tributarie, sicché, in caso di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. nella l. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'11 agosto 2006, fermo restando che, ai fini della prova della data di inizio del rapporto di lavoro, che si assuma diversa da quella presunta del 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione, non è sufficiente la dichiarazione del dipendente irregolarmente avviato al lavoro di essere stato assunto lo stesso giorno dell'accertamento della violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)