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Sez. L - , Ordinanza n. 27002 del 24/10/2018 (Rv. 651245 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoro irregolare - Individuazione della sanzione amministrativa applicabile “ratione temporis” - Momento di consumazione dell’illecito - Omessa comunicazione dell’assunzione nel termine di legge - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651245-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

In tema di irregolare assunzione di lavoratori, per individuare la sanzione amministrativa applicabile "ratione temporis", in conformità al principio di legalità ed irretroattività sancito dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, deve aversi riguardo al momento consumativo dell'illecito che, connotandosi come omissivo ed istantaneo, ancorché con effetti permanenti, viene a coincidere con quello in cui scade infruttuosamente il termine previsto dalla disciplina di settore per la comunicazione dell'assunzione alle competenti autorità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)