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Sez. 6, Sentenza n. 27051 del 14/04/2008 Ud. (dep. 03/07/2008) Rv. 240558 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Omessa prestazione da parte di uno dei genitori - Prestazione da parte dell'altro o da altri congiunti - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240558-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, nè l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)