Sez. 1, Sentenza n. 2389 del 25/06/1976 (Rv. 381164 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DA UN UNICO PROCURATORE AD NEGOTIA - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE DI COPIE IN NUMERO UGUALE A QUELLO DELLE PARTI RAPPRESENTATE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - RAPPRESENTATE DA UN UNICO PROCURATORE AD NEGOTIA - CONSEGNA AL RAPPRESENTANTE DI COPIE IN NUMERO UGUALE A QUELLO DELLE PARTI RAPPRESENTATE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Alla notificazione dell'atto di impugnazione in unica copia al rappresentante, sul piano sostanziale, di piu parti, il quale si sia costituito in giudizio per i suoi rappresentati, non puo essere esteso il principio secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti alle quali l'atto stesso e destinato importa l'inesistenza della notificazione, in quanto tale principio vale soltanto nell'ipotesi di notificazione eseguita nei riguardi del procuratore legale domiciliatario, che rappresenta piu parti per mandato ad litem. (Conf 1388/73, mass n 364053).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)