Sez. 2, Sentenza n. 3150 del 23/05/1984 (Rv. 435196 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - RAPPRESENTANTE SOSTANZIALE DI PIÙ PARTI - SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CONTO DEI SUOI RAPPRESENTATI - NOTIFICA ESEGUITA MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONI - VALIDITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - RAPPRESENTANTE SOSTANZIALE DI PIÙ PARTI - SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CONTO DEI SUOI RAPPRESENTATI - NOTIFICA ESEGUITA MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONI - VALIDITÀ.*
Il principio della necessità, a pena di inesistenza, della notifica dell'atto di impugnazione mediante consegna di tante copie quante sono le parti notificande vale solo nell'ipotesi di notifica presso unico procuratore domiciliatario che rappresenti più parti per mandato ad litem, non pure in quella della notifica dell'impugnazione al rappresentante, sul piano sostanziale, di più parti, il quale si sia costituito in giudizio per i suoi rappresentati, in quanto, in tal caso, anche mediante consegna di una sola copia è raggiunto lo scopo di dare all'unico rappresentante la possibilità di provvedere alla tutela degli interessi di tutti i rappresentati. (Conf 2389/76, mass n 381164; (Conf 1388/73, mass n 364053).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)