Sez. L, Sentenza n. 1249 del 23/01/2015 (Rv. 634081 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici conseguente al passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato - Inquadramento secondo le tabelle di equiparazione - Criteri - Disapplicabilità delle tabelle da parte del giudice - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
In tema di rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, in forza della normativa di riferimento (art. 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58), la previsione di apposite tabelle di equiparazione, adottate con accordo sindacale per operare l'inquadramento presso la nuova gestione, non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle posizioni di lavoro, sicché il giudice può disapplicare tali tabelle ove - in base ad un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in considerazione - non riscontri corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di passaggio all'impiego privato.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 15/03/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)