Sez. 3, Sentenza n. 8248 del 20/08/1998 (Rv. 518217 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto di garanzia cosiddetta "autonoma ("performance bond") - Ammissibilità - Portata - Presupposti dell'obbligo di adempimento del garante - Inadempimento dell'obbligazione principale - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., va riconosciuta la validità dei contratti di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond) con i quali il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia " a semplice richiesta" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto principale. Tuttavia, anche in questi casi il meccanismo dell'obbligo di adempimento del garante scatta a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ancorché resti vietato al garante di chiedere la preventiva escussione del debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)