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Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 17/05/2001 (Rv. 546719 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto di garanzia cosiddetta autonoma ("performance bond") e collegato contratto di "controgaranzia autonoma" - Ammissibilità - Effetti - Obbligazione principale - Inadempimento - Conseguenze - Adempimento "a prima richiesta" - Necessità - Operatività per entrambe le garanzie.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546719-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., sono ammissibili sia il contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond) - con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale (salvo "l'exceptio doli") - sia il contratto di "controgaranzia autonoma", con cui, il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale. Il meccanismo dell'adempimento "a prima richiesta" tanto nel caso della "garanzia" che in quello della "controgaranzia", scatta a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)