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Sez. 1, Sentenza n. 12341 del 18/11/1992 (Rv. 479598 - 01)

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere | Contratto di garanzia cosidetta autonoma ("performance bond") e contratto di "controgaranzia autonoma" - Ammissibilità - Effetti - Obbligazione principale - Inadempimento - Conseguenze - Adempimento "a prima richiesta" - Ammissibilità - Contratto collegato a catena - Adempimento - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479598-01

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere

Ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., sono ammissibili sia il contratto di garanzia cosidetta autonoma (performance bond) - con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale (salvo "l'exceptio doli") - sia il contratto di "controgaranzia autonoma", con cui, in presenza di contratti collegati a catena, il contro garante garantisce nello stesso modo il garante principale. Il meccanismo dell'adempimento "a prima richiesta" tanto della "garanzia" che della "controgaranzia" scatta a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale, restando irrilevante l'avvenuto adempimento del contratto collegato a catena. (Nella specie, a seguito della garanzia autonoma prestata da un istituto di credito per una fornitura effettuata da un'impresa italiana ad un committente libico, alcune banche di fiducia delle ditte subappaltatrici avevano prestato analoga garanzia a favore del detto istituto per l'ipotesi che esso venisse escusso. La Suprema Corte, in applicazione dei principi sopra riportati, ha respinto il ricorso di una ditta subappaltatrice, la quale, avendo totalmente adempiuto il contratto di subappalto, si era opposta a che la banca di sua fiducia adempisse la controgaranzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)