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Sez. 3, Sentenza n. 7099 del 09/04/2015 (Rv. 635116 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Acquisto del bene locato successivamente alla scadenza della locazione - Rilascio dell'immobile dopo la compravendita - Danni da deterioramento - Diritto dell'acquirente al risarcimento - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635116-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE

L'acquirente della cosa locata, quand'anche la compravendita sia successiva alla scadenza della locazione, subentra nelle azioni che spettano all'originario locatore per gli adempimenti cui il conduttore sia ancora tenuto, sicché, in caso di rilascio dell'immobile successivo alla compravendita, può chiedere il risarcimento dei danni da deterioramento

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)