Sez. 3, Sentenza n. 17986 del 14/08/2014 (Rv. 632682 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE | Diritti ed obbligazioni derivanti dal contratto di locazione - Subingresso dell'acquirente - Momento dell'acquisto del bene locato - Rilevanza - Effetto retroattivo - Esclusione - Conseguenze.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod. civ., la successione ex art. 1599 cod. civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)