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Sez. 2, Sentenza n. 265 del 23/01/1975 (Rv. 373475 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO DEL PATTO DI PRELAZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELLA PARTE PRETERMESSA.*
Stato
decisa il 1975-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373475-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO DEL PATTO DI PRELAZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELLA PARTE PRETERMESSA.*

Il patto di prelazione non rientra nello schema del contratto preliminare, ne puo essere costruito come preliminare unilaterale sottoposto a condizione sospensiva potestativa consistente nel fatto che il promittente si determini al negozio: esso ha la struttura di un contratto puro, ne preliminare ne condizionato in senso tecnico, ma, al piu e latu sensu, preparatorio e prodromico rispetto al futuro atto dispositivo. Pertanto, il patto di prelazione non e suscettibile di esecuzione in Forma specifica ex art 2932 cod civ, e la sua violazione - consistente nel fatto del promittente che stipuli l'atto dispositivo con un terzo, anziche con l'ignorato o trascurato promissario - espone il soggetto gravato (e inadempiente) alla responsabilita per danni ex artt 117 3 e 1218 cod civ nei confronti del soggetto favorito (e pretermesso). (V 794/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)