Sez. 2, Sentenza n. 265 del 23/01/1975 (Rv. 373475 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO DEL PATTO DI PRELAZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELLA PARTE PRETERMESSA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - DIFFERENZE - INADEMPIMENTO DEL PATTO DI PRELAZIONE - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELLA PARTE PRETERMESSA.*
Il patto di prelazione non rientra nello schema del contratto preliminare, ne puo essere costruito come preliminare unilaterale sottoposto a condizione sospensiva potestativa consistente nel fatto che il promittente si determini al negozio: esso ha la struttura di un contratto puro, ne preliminare ne condizionato in senso tecnico, ma, al piu e latu sensu, preparatorio e prodromico rispetto al futuro atto dispositivo. Pertanto, il patto di prelazione non e suscettibile di esecuzione in Forma specifica ex art 2932 cod civ, e la sua violazione - consistente nel fatto del promittente che stipuli l'atto dispositivo con un terzo, anziche con l'ignorato o trascurato promissario - espone il soggetto gravato (e inadempiente) alla responsabilita per danni ex artt 117 3 e 1218 cod civ nei confronti del soggetto favorito (e pretermesso). (V 794/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)