diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 20/06/1986 (Rv. 446905 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DEL PATTO - ESCLUSIONE - RISCATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446905-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DEL PATTO - ESCLUSIONE - RISCATTO - ESCLUSIONE.*

Il patto di prelazione relativo alla vendita d'immobile non impegna il promittente a concludere il contratto, ma solo a preferire caeteris paribus il promissario se si deciderà a compierlo. Ne consegue che, in caso di inadempimento del promittente, il patto di prelazione ne comporta unicamente la responsabilità per danni non essendo suscettibile di esecuzione in Forma specifica ex art. 2932 cod. civ. in quanto il bene oggetto della pattuita prelazione non può essere né trasferito al promissario dal disponente che lo ha oramai alienato, né restituito dal terzo acquirente che non è soggetto al riscatto, previsto soltanto per le prelazioni reali, (art. 732 cod. civ.). (V 5213/83, mass n 430087; (V 3009/82, mass n 420934; (V 265/75, mass n 373475).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)