Sez. 3, Sentenza n. 2799 del 08/05/1984 (Rv. 434833 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO - INEFFICACIA PREVISTA DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 426/1973 - ESTENSIONE TEMPORALE - REGIME DI PROROGA DELLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - CASSAZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1977 - ESCLUSIONE - LOCAZIONE ALBERGHIERA CON CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 236/1974 - INEFFICACIA DI DETTA CLAUSOLA - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO - INEFFICACIA PREVISTA DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 426/1973 - ESTENSIONE TEMPORALE - REGIME DI PROROGA DELLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - CASSAZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1977 - ESCLUSIONE - LOCAZIONE ALBERGHIERA CON CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 236/1974 - INEFFICACIA DI DETTA CLAUSOLA - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
L'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone di locazione, ex art. 1, quarto comma, del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, seppure riferibile esclusivamente ai contratti soggetti a proroga, non è temporalmente limitata alla scadenza della proroga fissata da tale decreto (31 gennaio 1974), in quanto tenuta ferma da tutti i provvedimenti vincolistici successivi, compresi quelli specificamente riguardanti le locazioni alberghiere (art. 1, settimo comma, del d.l. n. 236 del 1974, 1 septies del d.l. n. 255 del 1975, 1 del d.l. n. 228 del 1976 e 1, terzo comma, del d.l. n. 849 del 1976), per le quali, peraltro, il regime di proroga non è cessato con il termine finale (31 dicembre 1977) all'uopo espressamente stabilito dal citato d.l. n. 849 del 1976 (come modificato dalla legge di conversione n. 28 del 1977), poiché gli ulteriori provvedimenti vincolistici, assoggettando a varie proroghe tutti indistintamente i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, hanno inteso ricomprendere in siffatta ampia categoria anche le locazioni alberghiere, senza necessità di esplicita menzione stante l'unicità della scadenza di volta in volta determinata. Consegue che, in ipotesi di locazione alberghiera con clausola di adeguamento del canone, in corso per volontà delle parti all'epoca di entrata in vigore del d.l. n. 236 del 1974 e da questo assoggettata a proroga, l'inefficacia di detta clausola opera solo per il periodo successivo alla scadenza convenzionale del contratto, dal momento, cioè, dell'attrazione del rapporto nel regime di proroga, mentre per il periodo precedente la regolamentazione del corrispettivo trova la sua fonte nelle pattuizioni intercorse tra le parti. (V 7138/83, mass n 431741, sulla prima parte; (V 179/83, mass n 425004, sulla prima parte; (contra 401/84, mass n 432626, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/1974 num. 236 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/1975 num. 255 art. 1 septies CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1976 num. 228 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 849 art. 1 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)