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Sez. 3, Sentenza n. 401 del 17/01/1984 (Rv. 432626 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - LOCAZIONI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DURATA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432626-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - LOCAZIONI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DURATA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Con riguardo alle locazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone 27 luglio 1978 n. 392, ed aventi ad oggetto immobili destinati ad uso alberghiero, alle quali devono essere equiparate quelle aventi ad oggetto villaggi turistici a tipo alberghiero, anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, autostelli, campeggi e simili, la durata del rapporto resta regolata dalle Disposizioni transitorie dell'art. 71 della predetta legge, e non da quelle del precedente art. 67, tenuto conto che le indicate locazioni alberghiere non sono soggette a proroga in base al regime vincolistico in vigore alla suddetta data, né, in particolare, alla proroga disposta con il d.l. 28 ottobre 1977 n. 778, convertito in legge 23 dicembre 1977 n. 928. (V 6480/82, mass n 424116; (contra 179/83, mass n 425004).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1977 num. 928 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)