Sez. 5 - , Sentenza n. 23342 del 16/11/2016 (Rv. 641878 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Scissione della società debitrice - Responsabilità per debiti tributari anteriori alla scissione - Notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa - Necessità di ulteriori adempimenti nei confronti delle altre società solidalmente responsabili - -Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
I procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d'imposta anteriori alla scissione di società sono svolti nei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossione anche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione, salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti. Pertanto, notificato l'avviso di accertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie suddette.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 com. 2, Cod. Civ. art. 2506 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 13 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)