diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 16710 del 21/06/2019 (Rv. 654508 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Scissione societaria - Responsabilità della beneficiaria per debiti erariali anteriori - Notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa – Esclusione - Violazione del diritto di difesa – Insussistenza.
Stato
decisa il 2019-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654508-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)