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Sez. 5 - , Sentenza n. 31591 del 06/12/2018 (Rv. 652105 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Scissione parziale - Responsabilità per le obbligazioni tributarie - Violazione del principio di proporzionalità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652105-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, rispondono, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 173, comma 12, del d.P.R. n. 917 del 1986 – i quali prevalgono, per il principio di specialità, sull'art. 2506-quater, comma 3, c.c. – solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, senza che tale disciplina violi il criterio di adeguatezza e proporzionalità, stante l'esigenza di maggiore tutela riconosciuta all'amministrazione finanziaria per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)