Sez. L, Sentenza n. 16060 del 25/10/2003 (Rv. 567672 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Verbale ispettivo ritualmente notificato - Prescrizione - Interruzione - Idoneità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
La notificazione del verbale ispettivo dell'ente previdenziale, recante l'indicazione della somma dovuta e il titolo dell'obbligazione (nel caso di specie, in materia di contributi previdenziali evasi) vale a costituire in mora il debitore e, come tale, è idonea (a norma dell'art. 2943, ultimo comma cod. civ.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)