Sez. 2, Sentenza n. 2421 del 19/04/1982 (Rv. 420285 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - OPERA PRESTATA DA UN AVVOCATO A FAVORE DI UN CLIENTE - CARATTERE CONTINUATIVO E COORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - OPERA PRESTATA DA UN AVVOCATO A FAVORE DI UN CLIENTE - CARATTERE CONTINUATIVO E COORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Agli effetti dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. l'opera prestata da un avvocato a favore di un cliente ha carattere continuativo, qualora l'opera professionale si svolga per una serie di affari o senza Determinazione di tempo o per un periodo determinato ma apprezzabilmente lungo, il cui compimento ed il cui compenso siano regolati in partenza dal contratto di clientela, mentre è irrilevante la circostanza che tale prestazione non sia esclusiva o che la stessa permetta le interruzioni proprie della sua natura, dal momento che la prestazione dell'avvocato dipende dalla frequenza e dalle interruzioni proprie dell'attività degli organi e degli uffici giudiziari. Tale attività è altresì coordinata, ove l'opera del professionista si inserisca in un programma preordinato, come oggetto e come tempo, al raggiungimento dei fini del cliente stesso, mentre la discrezionalità della maniera con cui l'opera è prestata, per essere carattere indefettibile e connaturato con la specialità dell'opera stessa, non esclude tale coordinazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)