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Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 13/09/1969 (Rv. 343040 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO STRAGIUDIZIALE COMPIUTO DAL PROCURATORE LEGALE DEL CREDITORE - EFFICACIA INTERRUTTIVA.*
Stato
decisa il 1969-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343040-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO STRAGIUDIZIALE COMPIUTO DAL PROCURATORE LEGALE DEL CREDITORE - EFFICACIA INTERRUTTIVA.*

Gli effetti di un atto interruttivo della prescrizione, compiuto stragiudizialmente da chi e investito, con mandato alle liti, dei poteri per far valere la pretesa in giudizio, sono imputabili al creditore, nel cui interesse l'atto e compiuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1708

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)