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Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 16/11/1973 (Rv. 366801 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO STRAGIUDIZIALE - COMPIMENTO DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI*
Stato
decisa il 1973-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366801-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO STRAGIUDIZIALE - COMPIMENTO DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI*

Se e vero che gli effetti di un atto interruttivo della prescrizione, compiuto stragiudizialmente da chi sia investito, con mandato, dei poteri per far valere la pretesa altrui, sono imputabili al creditore, nel cui interesse l'atto viene compiuto, in tanto il principio puo trovare applicazione, in quanto si accerti che il terzo (professionista legale o meno) abbia operato come legittimo rappresentante dell'interessato, sulla base di un rapporto specificamente o generalmente abilitante. (V 3102/69, mass n 343040).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)