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Sez. L, Sentenza n. 1234 del 05/02/1988 (Rv. 457440 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ABILITAZIONE DEL LEGALE DEL TITOLARE DEL DIRITTO A PORRE IN ESSERE ATTI STRAGIUDIZIALI INTERRUTTIVI SENZA UN FORMALE MANDATO - IDONEITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457440-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ABILITAZIONE DEL LEGALE DEL TITOLARE DEL DIRITTO A PORRE IN ESSERE ATTI STRAGIUDIZIALI INTERRUTTIVI SENZA UN FORMALE MANDATO - IDONEITÀ - PRESUPPOSTI.*

A norma dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore e che presenti, quindi, i due requisiti di provenire dal titolare del diritto, o da soggetto dallo stesso abilitato a porlo in essere, e di manifestare la chiara volontà di conseguire il soddisfacimento del diritto inattuato. In particolare, l'abilitazione del legale del titolare del diritto a porre in essere Atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione può prescindere dal conferimento di un formale mandato, ma richiede tuttavia la preesistenza di un concreto rapporto, desumibile anche dal contenuto dell'atto interruttivo, tra i predetti soggetti. (V 3067/73, mass n 366801; (V 3102/69, mass n 343040).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)