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Sez. 2, Sentenza n. 11743 del 11/07/2012 (Rv. 623209 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Procura alle liti conferita da persona giuridica e sottoscritta da persona priva di potere rappresentativo - Conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda - Responsabilità del difensore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623209-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

La dichiarazione di inammissibilità di una domanda giudiziale per difetto di procura (nella specie, rilasciata dal presidente di una società cooperativa senza le formalità prescritte dallo statuto) non fa sorgere alcuna responsabilità professionale dell'avvocato, per avere coltivato la domanda ignorando tale vizio, essendo onere di chi la procura conferisce informare il professionista circa l'esistenza di clausole statutarie limitative dei poteri rappresentativi degli organi sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)