Sez. 2, Sentenza n. 24794 del 24/11/2005 (Rv. 585441 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Cessione di beni - Rapporto fra cedente e cessionario - Natura - Applicazione di aliquota di imposta inferiore a quella dovuta - Diritto di rivalsa per la differenza versata all'Erario - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Previsione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Disciplina di cui all'art 60 d.P.R.. 633/1972 - Presupposti - Differenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
In materia di IVA, il rapporto tributario pubblicistico si instaura fra il committente-cedente, che è l'unico soggetto passivo dell'imposta, e l'Amministrazione finanziaria, atteso che l'acquirente-cessionario è tenuto a rivalere il committente-cedente della somma versata all'Erario addebitandola sul prezzo in virtù di un rapporto di natura privatistica, del tutto autonomo ed indipendente da quello tributario, sicché il cedente non può opporre al cessionario l'avvenuto versamento dell'imposta non dovuta né può ripetere dal cessionario -estraneo al rapporto pubblicistico- la maggiore imposta che gli venga richiesta dall'Erario in conseguenza di un accertamento o di una rettifica secondo quanto previsto dall'art. 60 d.P.R. 633/1972; peraltro, a prescindere dall'accertamento, il cedente è tenuto all'obbligo della fatturazione non solo all'atto in cui effettua la cessione del bene o del servizio, ma anche quando, successivamente alla emissione della fattura o alla registrazione, l'ammontare dell'imponibile o quello dell'imposta vengano ad aumentare per qualsiasi ragione, come ad esempio nel caso in cui, in sede in sede di fatturazione, l'imposta sia stata applicata in misura minore rispetto a quella dovuta per legge(a nulla rilevando le pattuizioni eventualmente concordate dalle parti sulla misura dell'imposta); in tal caso, infatti, l'art.26 d.P.R. 633/1972 impone al cedente l'obbligo - che prescinde dall'accertamento e non è da esso condizionato -della fatturazione integrativa, attribuendogli il diritto alla rivalsa nei confronti del cessionario al quale deve essere comunicata, come per la fattura, la relativa nota di variazione nell'ambito del rapporto di realizzazione del credito. (Nella specie, la sentenza impugnata, ritenendo applicabile l'art.60 d.P.R. 633/1972, aveva rigettato la domanda di rivalsa proposta nei confronti del cessionario dal cedente relativamente alla differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella inferiore applicata nell'atto di cessione; la S.C., nel cassare la decisione, ha statuito che, non ricorrendo l'ipotesi dell'accertamento o della rettifica dell'imposta da parte dell'Erario, andava piuttosto applicato l'art.26 del citato d.P.R., sicché - avendo il cedente emesso la fatturazione integrativa al riguardo prevista da tale norma - sussisteva il diritto alla rivalsa).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)