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Sez. 3, Sentenza n. 423 del 27/02/1964 (Rv. 300526 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - IDONEITA DELL'IMMOBILE OFFERTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300526-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - OFFERTA DI ALTRO IMMOBILE - IDONEITA DELL'IMMOBILE OFFERTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*

L'idoneita dell'appartamento, offerto in cambio dal locatore al conduttore, a norma dell'art.4 n.2 della legge 23 maggio 1950, n.253, va rapportata al concetto di normalita, prendendo in considerazione i bisogni essenziali del locatario e della sua famiglia. Essa, va, inoltre, determinata in base all'appartamento che si offre e non alle condizioni economiche di chi e destinato ad abitarlò pertanto, non puo escludersi l'idoneita di un alloggio per il fatto che il conduttore non abbia i mezzi per fruire delle comodita di cui esso sia fornito (nella specie, di impianto autonomo di termosifone).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)