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Sez. 1, Sentenza n. 23801 del 08/11/2006 (Rv. 593227 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Patti stipulati dai dai coniugi anteriormente all'omologazione e non trasfusi nel verbale di separazione - Natura giuridica - Contratti atipici - Interpretazione - Criteri - Validità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593227-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione consensuale, le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione: ad esse, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di un'indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell'assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)