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Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 24/04/2007 (Rv. 596397 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | - Coniugi in via di separazione - Atto costitutivo dell'obbligo per un coniuge di trasferire all'altro determinati beni per la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali - Convenzione ex art. 162 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Contratto atipico - Configurabilità - Forma.
Stato
decisa il 2007-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596397-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

La pattuizione intervenuta tra due coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con la quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, uno di essi s'impegni a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale e il riferimento ad una generalità di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto, per la forma, alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessità di atto pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)