Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 10/08/1992 (Rv. 478498 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Ammissibilità - Accertamento - Criteri - Elementi indiziari - Valutazione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
L'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale, ai sensi dell'art. 274 primo comma cod. civ., postula soltanto specifiche circostanze che facciano "apparire" giustificata la domanda, e, pertanto, ove fondata su elementi indiziari, non esige il riscontro dei requisiti occorrenti e che gli elementi stessi integrino prova per presunzioni, secondo le previsioni degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., essendo sufficiente la delibazione della loro potenziale attitudine a fornire detta prova in esito al successivo giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)