Sez. L, Sentenza n. 9334 del 19/04/2007 (Rv. 596541 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Art. 19 legge n.843 del 1978 - Divieto di percepire più di una volta i trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita - Trattamento non dovuto per illegittimità del provvedimento di concessione - Applicabilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il divieto di percepire più di una volta i trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita, alla stregua dell'art. 19 della legge n.843 del 1978 non è escluso ove uno dei due trattamenti sia in realtà non dovuto perché illegittimo il provvedimento di concessione, rilevando la validità ed efficacia del trattamento per il periodo di tempo che interessa (principio affermato in controversia concernente l'obbligo di restituire le quote fisse percepite sulla pensione INPS per il periodo in cui l'adeguamento al costo della vita veniva percepito anche sulla pensione statale, il cui provvedimento di concessione non era stato soggetto ad annullamento "ex tunc", ma soltanto ad una sospensione "ex nunc").
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)