Sez. 3, Sentenza n. 2697 del 05/03/1993 (Rv. 481267 - 01)
Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In appello | Avverso sentenza del pretore - Decisione del Tribunale con unica sentenza su entrambi i processi - Mezzi rispettivi di impugnazione - Carattere autonomo - Conseguenze.
Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In appello
Quando la querela di falso viene proposta nel giudizio davanti al tribunale in sede di appello avverso sentenza del pretore, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, come giudice di primo grado sulla questione di falso e, di secondo grado, sull'appello avverso la sentenza del pretore. In tal caso le statuizioni del tribunale, nella duplice veste di giudice di primo grado per la querela di falso e di giudice d'appello per il merito, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione: con la conseguenza che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello, la seconda con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)