Sez. 1, Sentenza n. 1125 del 18/04/1970 (Rv. 346689 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - PAGAMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO IN CONTANTI - ACCETTAZIONE DI ASSEGNI IN PAGAMENTO - PRASSI AMMINISTRATIVA - DEROGA AL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI - PAGAMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO IN CONTANTI - ACCETTAZIONE DI ASSEGNI IN PAGAMENTO - PRASSI AMMINISTRATIVA - DEROGA AL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI - EFFETTI.*
L'art 25 del RD 23 maggio 1924, n 827, pone come regola generale, valida anche in materia di riscossione delle imposte di successione, il principio per cui 'le entrate dello stato si riscuotono in contantì. Tale regola non puo ritenersi derogata dalla prassi invalsa presso talune amministrazioni e convalidata, per quella finanziaria, da alcune istruzioni ministeriali, di accettare in pagamento assegni bancari, non potendosi attribuire a consimili istruzioni l'efficacia normativa all'uopo necessaria. A maggior ragione deve poi escludersi che, per via di quella prassi e di tali istruzioni, siasi formato un uso normativo utilmente invocabile in deroga al predetto principio, giacche una consuetudine del genere, quand'anche fosse da reputarsi sussistente, si qualificherebbe (per la sua evidente incompatibilita con il precetto del citato art 225) propriamente come consuetudine 'contra legem', e dovrebbe quindi rimanere bandita dal novero delle fonti normative (arg ex art 8 delle preleggi) concretamente utilizzabili per la disciplina delle ipotesi da essa contemplate. Di conseguenza, colui che, intendendo avvalersi dell'agevolazione consentita dalle predette istruzioni ministeriali, effettui il pagamento dell'imposta mediante assegni bancari, assume a proprio carico ogni rischio inerente all'operazione compiuta e non puo pretendere di essere liberato prima che l'ufficio, eseguita ogni opportuna verifica ed espletate le operazioni all'uopo necessarie, abbia, mediante la contabilizzazione, praticamente convertito in contante ed introitato l'importo degli assegni. Altrettanto deve dirsi, a fortiori, per chi, avendo addirittura inviato gli assegni a mezzo posta, deve parimenti sopportare il rischio dell'operazione, ne puo pretendere di esser liberato al momento della spedizione del plico postale o al momento della ricezione da parte dell'ufficio destinatario. (nella specie, la SC ha osservato come legittimamente la commissione centrale avesse ritenuto che 'il pagamento dell'impostà, ai fini della decorrenza del termine per la notifica dell'accertamento di maggior valore, di cui all'art 1 del DL 21 gennaio 1947, n 25, dovesse farsi risalire alla data di rilascio della bolletta di quietanza, giacche in difetto di prova contraria - che avrebbe dovuto esser fornita dal contribuente - poteva ragionevolmente presumersi che la bolletta fosse stata rilasciata dall'ufficio all'atto stesso della contabilizzazione degli assegni, spediti per posta dal contribuente<. (V 2693-66 2136-62).*
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1947 num. 25 art. 1, Legge 23/05/1924 num. 827 art. 225, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 8, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)