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Sez. L, Sentenza n. 12869 del 04/09/2002 (Rv. 557254 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE | Prassi amministrativa - Efficacia "erga omens" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557254-01

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE

La prassi amministrativa, a differenza degli usi (costituenti fonte del diritto: art. 8 disp. sulla legge in generale), non ha efficacia "erga omnes" e non ha vero carattere di generalità; essa si limita a connotare il comportamento di fatto dei singoli uffici nei rapporti interni e con il pubblico, senza essere tuttavia accompagnata dalla convinzione della sua doverosità. (Fattispecie relativa alla dedotta esistenza di una prassi amministrativa derogatoria dell'art. 1194 cod. civ., in forza della quale, per l'imputazione del pagamento parziale di debiti dell'amministrazione al capitale anziché agli interessi, non sarebbe necessario il consenso del creditore: la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la rilevanza della addotta prassi amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Preleggi art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)