Sez. 3, Sentenza n. 1018 del 19/01/2006 (Rv. 587612 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE | Prassi amministrativa - Efficacia "erga omnes" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE
La prassi amministrativa, a differenza degli usi che costituiscono una fonte dell'ordinamento, a mente dell'articolo 8 delle disposizioni sulla legge in generale, non ha efficacia "erga omnes" e non ha un vero carattere di generalità, limitandosi a connotare il comportamento di fatto dei singoli uffici nei rapporti con il pubblico, senza essere, tuttavia, accompagnata dalla convinzione della sua doverosità. (Nella specie è stato escluso il pregiudizio lamentato dalla ricorrente come conseguenza della prassi della P.A. di richiedere la dimostrazione dello "status" di impresa abilitata al momento della richiesta di ammissione alle gare di appalto e del ritardo nel rilascio del certificato di revisione della iscrizione all'albo dei costruttori, in quanto la prassi della P.A. non poteva ritenersi espressione di un precetto giuridicamente vincolante essendo sufficiente, nella fase endoprocedimentale dell'ammissione alla gara, e sulla base del disposto dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva della formale certificazione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)