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Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 04/03/1985 (Rv. 439742 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITÀ - PER MANCATA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA EX NUNC - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439742-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITÀ - PER MANCATA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA EX NUNC - CONSEGUENZE.*

Per il caso di nullità dell'atto d'appello derivante dalla mancata indicazione dell'udienza di comparizione (art. 164 primo comma cod. proc. civ.), la Costituzione del convenuto spiega effetti sananti solo "ex nunc", e, pertanto, non vale ad escludere la inammissibilità dell'appello medesimo ed il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, quando alla data di detta Costituzione sia già decorso il termine d'impugnazione. (V 3603/69, mass nn 343802 e 343803; (V 1782/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)