Sez. 1, Sentenza n. 8697 del 24/08/1990 (Rv. 469039 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CONSULENTE TECNICO - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE - TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE - MANCATA OSSERVANZA - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CONSULENTE TECNICO - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE - TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE - MANCATA OSSERVANZA - EFFETTI.*
Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, a norma degli artt. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, la mancata osservanza del termine minimo di comparizione (nella misura ridotta prevista dall'art. 645, ultima parte, cod. proc. civ. e decorrente dalla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione delle parti) determina la nullità della vocatio in ius, nei confronti della quale la Costituzione del convenuto spiega effetti sananti solo ex nunc, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, e pertanto non impedisce la sopravvenuta definitività del provvedimento impugnato. (V 1126/88, mass n 457369; (V 1800/85, mass n 439742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)