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Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 08/04/1995 (Rv. 491709 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Nullità per mancata indicazione dell'udienza di comparizione - Costituzione del convenuto - Sanatoria ex nunc - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491709-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Per il caso di nullità dell'atto d'appello derivante dalla mancata indicazione dell'udienza di comparizione (art. 164 comma 1 cod. proc. civ.), la costituzione del convenuto spiega effetti sananti solo "ex nunc", e, pertanto, non vale ad escludere la inammissibilità dell'appello medesimo ed il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, quando alla data di detta costituzione sia già decorso il termine d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Pen. art. 327, Cod. Proc. Pen. art. 342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)