Sez. 3, Sentenza n. 4104 del 11/09/1978 (Rv. 393722 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI DANNI - COMPETENZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA LIQUIDARSI IN SEDE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDIZIO DI MERITO - IMPROPONIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI DANNI - COMPETENZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA LIQUIDARSI IN SEDE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDIZIO DI MERITO - IMPROPONIBILITA.*
Ai sensi dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita processuale aggravata dev'essere effettuata dallo stesso giudice della causa, dal cui esito si pretende di dedurre la responsabilita; pertanto, la domanda con cui si chiede l'accertamento di detta responsabilita ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e improponibile. (Conf 3244/76, mass n 382039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)