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Sez. 1, Sentenza n. 3123 del 20/05/1982 (Rv. 421058 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - INAMMISSIBILE - CONVERSIONE IN RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421058-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - INAMMISSIBILE - CONVERSIONE IN RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della conversione del regolamento di Competenza inammissibile in ricorso ordinario per Cassazione, è sufficiente che il ricorso presenti tutti i requisiti richiesti per quest'ultima Forma di impugnazione (quali la procura speciale e l'iscrizione del difensore nell'apposito albo) e che il ricorrente non abbia inequivocabilmente espresso la propria volontà di proporre istanza di regolamento di Competenza con dichiarata esclusione del ricorso ordinario. È invece irrilevante, agli indicati fini, l'accertamento della ammissibilità del ricorso ordinario per Cassazione in riferimento alla natura del provvedimento impugnato, trattandosi di indagine da compiere in un momento successivo e dopo che le parti siano state poste in condizione di esercitare quei poteri difensivi che il procedimento per regolamento di Competenza limita, impedendo alle stesse di presentare le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. dopo le conclusioni del pubblico ministero. (V 558/82, mass n 418274, sulla seconda parte; (V 3867/80, mass n 407732, sulla seconda parte; (Conf 1424/76, mass n 380134, sulla prima parte; (Conf 69/74, mass n 367594, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)