Sez. 1, Sentenza n. 558 del 28/01/1982 (Rv. 418274 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE PARTI - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DI MEMORIE PER CONTRASTARE TALI CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE PARTI - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DI MEMORIE PER CONTRASTARE TALI CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di regolamento di Competenza, compiutamente regolato dall'art. 47 cod. proc. civ., non trova applicazione l'art. 375 secondo comma cod. proc. civ., sulla notificazione agli avvocati delle parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero, e resta conseguentemente preclusa la possibilità di presentare memorie per contrastare tali conclusioni, la quale postula la suddetta notificazione. (Conf 3867/80, mass n 407732; (Conf 2289/79, mass n 398633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)