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Sez. 1, Sentenza n. 1268 del 27/02/1982 (Rv. 419146 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - REDDITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA SOCIETÀ - TASSABILITÀ - CONDIZIONE - EFFETTIVA PERCEZIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE CIRCA I REDDITI PERCEPITI - INCLUSIONE NELL'IMPONIBILE DELLA SOCIETÀ DI UNA PORZIONE DEL REDDITO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - INIDONEITÀ - SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - MANCATA INDICAZIONE NEL BILANCIO DI PERCEZIONE DI SOMME PER EFFETTO DELLA PARTECIPAZIONE - TASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419146-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - REDDITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA SOCIETÀ - TASSABILITÀ - CONDIZIONE - EFFETTIVA PERCEZIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE CIRCA I REDDITI PERCEPITI - INCLUSIONE NELL'IMPONIBILE DELLA SOCIETÀ DI UNA PORZIONE DEL REDDITO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - INIDONEITÀ - SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - MANCATA INDICAZIONE NEL BILANCIO DI PERCEZIONE DI SOMME PER EFFETTO DELLA PARTECIPAZIONE - TASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*

In tema d'imposta sulle società, l'art. 148 lett. D) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale, non immutando i principi fissati dall'art. 5 della legge 6 agosto 1954 n. 603, istitutiva dell'imposta medesima, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'esorbitanza dalla delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, dispone che le "somme percepite", a titolo di distribuzioni o ripartizioni di utili di società ed associazioni di ogni tipo, concorrono a determinare l'imponibile. Pertanto, i redditi derivanti dalla partecipazione ad una società, tanto di capitali, quanto di persone, sono tassabili non in base al mero riscontro della loro spettanza, ma solo se ed in quanto effettivamente percepiti, con la conseguenza che l'accertamento effettuato dall'amministrazione, circa i redditi di una società, non può di per sè giustificare l'inclusione nell'imponibile, a carico della società partecipante ed al fine della predetta imposta, di una porzione di quei redditi corrispondente alla quota di partecipazione, e che inoltre, ove detta società partecipante sia tassabile in base al bilancio, ed il bilancio non indichi il percepimento di somme per effetto di tale partecipazione, la tassazione stessa postula l'impugnazione del bilancio con la procedura all'uopo prevista. (Conf 4889/80, mass n 408713).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 06/08/1954 num. 603 art. 5, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 63, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 148, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)